A Torino.
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Auguri per un Nuovo anno
Per un anno in cui si protegga la personalità degli individui
Scrivo per augurarci il meglio per l’anno 2022. Tra varianti del COVID, adattamenti delle campagne vaccinali e altre conseguenze di questo “new normal” (che forse non è poi così nuovo, Wired –> qui), viviamo momenti stranianti, nei quali l’epidemia ci ricorda in ogni istante la nostra condizione di umanità, esposta ad agenti naturali che non vediamo, e che ci fanno scoprire fragili; al contempo, la necessità di rispondere a questa condizione di incertezza ci induce a ingegnarci, a cercare nuove strade per continuare a vivere e prosperare, e anche questa è la nostra condizione di umanità, la nostra specificità umana.
In questo contesto così complicato, la protezione dei dati personali può apparire come un fastidioso “di cui”. Ma non è così: la lontananza fisica, lo smart working, l’esplosione dell’e-commerce e dei servizi di delivery e, più recentemente, l’evoluzione degli e-sport, pongono ogni giorno il problema primario dello sfruttamento dei dati personali, per fini leciti e illeciti (circa questi ultimi, rapporto CLUSIT –> qui). Lo sviluppo del remote caring, delle applicazioni di telemedicina, dal teleconsulto alla teledialisi (per farsene un’idea, il sito SIT –> qui), è impossibile senza avere in mente chiari principi di protezione del dato personale.
Il dato personale non è solo informazione: è parte della personalità di un individuo.
Se, come ci insegna Shakespeare, una rosa sotto un altro nome, avrebbe lo stesso profumo, allo stesso tempo, se il nome della rosa ci fosse rubato, noi non sapremmo più indicarla, e non riusciremmo più a indicarla ad altri. Lo stesso vale per i dati che ci appartengono, ci identificano, ci delimitano.
Il mio augurio per il 2022 è quindi questo: che si protegga di più la nostra personalità. E i dati che le danno forma.
Il trattato del Quirinale apre per Torino e il Nord Italia interessanti prospettive
La firma del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese per una cooperazione bilaterale rafforzata del 26 Novembre 2021 (già noto con il nomignolo di “Trattato del Quirinale”) apre nuovi scenari per il Nord Italia. Il testo è costituto da due parti: il Trattato vero e proprio (12 articoli) che fissa scopi ed obiettivi e il Programma di Lavoro che specifica le azioni da intraprendere per raggiungerli.
Accanto a temi di ampio respiro, orientati alla politica internazionale, alla diplomazia, alla tutela dell’ambiente, il Trattato del Quirinale delinea ambiti di collaborazione di grande rilevanza pratica ed industriale.
In materia di cooperazione transfrontaliera (art. 10 del Trattato), le Parti (un tempo si sarebbero dette “le Alte Parti Contraenti”, ma siamo in un secolo di semplificazioni) fissano l’obiettivo di facilitare la vita quotidiana degli abitanti delle aree frontaliere e, tra l’altro, si adoperano per lo sviluppo sempre più integrato di una rete di trasporti transfrontaliera ferroviaria, stradale e marittima; favoriscono la formazione dei parlanti bilingue in italiano e in francese nelle regioni frontaliere.
Nel Piano di lavoro si scende poi nello specifico, e qui si citano il completamento dell’opera Torino-Lione con l’obiettivo di raggiungere la piena operatività del tunnel e delle sue tratte di accesso e nella gestione del tunnel del Fréjus e del Monte Bianco, rafforzare i servizi ferroviari regionali a carattere transfrontaliero, stimolare il rapido ripristino della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia, terminare i lavori del tunnel di Tenda, il tutto sviluppando sinergie per mettere a fattor comune i finanziamenti dei rispettivi PNRR.
Gli accordi sulla cooperazione economica, industriale e digitale, cui è dedicato l’art. 5 del Trattato, contengono passaggi di grande rilevanza, in cui troviamo che le Parti s’impegnano a facilitare gli investimenti reciproci e avviano progetti congiunti per lo sviluppo di startup, piccole e medie imprese (PMI) o grandi imprese dei due Paesi e che s’impegnano ad approfondire la loro cooperazione in settori strategici, quali le nuove tecnologie, la cyber-sicurezza, il cloud, l’intelligenza artificiale, la condivisione dei dati, la connettività, il 5G-6G, la digitalizzazione dei pagamenti e la quantistica.
Nel Piano di lavoro troviamo poi che i due Paesi intendono coordinare gli investimenti dei rispettivi piani di rilancio nazionali in settori quali le infrastrutture cloud, le batterie elettriche, l’industria farmaceutica e i materiali sanitari, l’energia, i semi-conduttori e la connettività.
In materia di cooperazione nel settore aerospaziale (art. 7 del Trattato), le Parti sviluppano e promuovono la cooperazione bilaterale a livello industriale, scientifico e tecnologico, anche attraverso la promozione e lo sviluppo di attività legate al NewSpace e il sostegno alle start-up.
Nel Trattato del Quirinale, le imprese delle regioni frontaliere, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, trovano temi che riguardano da vicino la loro realtà aziendale; trasporti, digitalizzazione e aerospazio sono tra i settori di punta dell’economia dell’Italia di Nord-Ovest. L’attenzione che le istituzioni rivolgono a quest’area, quindi, si presenta come una occasione salutare, dopo un lungo periodo in cui, su questi temi, si è vista una politica industriale ondivaga, con fughe in avanti seguite da battute d’arresto talvolta cariche di conflitti, come sulla Torino-Lione.
Particolare interesse desta il capitolo dedicato all’approfondimento delle tematiche digitali: cybersicurezza, cloud, IA, connettività avanzata (finalmente si inizia a parlare di 6G) e lo sviluppo di sistemi computazionali di nuova concezione -come la generazione dei calcolatori quantistici, che l’Italia ha identificato come priorità (–> qui)-, ma anche il tema dell’innovazione farmaceutica, sono campi di lavoro per le istituzioni scientifiche, ma anche per le imprese dei settori avanzati.
In questi settori, cruciali per l’economia industriale del Nord-Ovest, l’istituzione di una cooperazione rafforzata italo-francese assume un significato importantissimo nel senso del potenziamento degli scambi, dell’orientamento degli investimenti e, in definitiva, dell’integrazione, in chiave europea delle economie. Lo strumento del “piano di lavoro”, adottato da Italia e Francia fa peraltro ben sperare circa la concretezza dei propositi espressi.
Dati Genetici, biometrici, relativi alla salute. Un nuovo livello di sicurezza.
Il trattamento di dati genetici, biometrici e relativi alla salute dovrà, a seguito del testo novellato del Codice Privacy, avvenire in base a criteri intrinseci di sicurezza. In questo articolo di Giuseppe D’acquisto pubblicato su Agenda Digitale https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/salute-e-gdpr-linnovazione-che-verra-dalle-nuove-norme/ si illustrano, succintamente ma chiaramente, i cambiamenti in atto.
Sulla nozione di compiuta giacenza in diritto elvetico
La compiuta giacenza è quella circostanza per la quale il plico postale, la cui consegna non sia stata possibile, resti in deposito presso l’ufficio postale competente per un determinato tempo per un determinato tempo, il compimento del quale determina la finzione giuridica che la comunicazione abbia raggiunto il proprio scopo.
Tale termine, così come le formalità che incidono sul formarsi della finzione giuridica variano fra ordinamenti e fra diverse materie all’interno dello stesso ordinamento.
In materia di notificazione degli atti giudiziari, l’ordinamento italiano (art. 8 l. 890/1982 e s.m.i.) stabilisce che la compiuta giacenza, qualora si verta in materia di notifica postale di atti giudiziari, “si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio coincidente con la data dell’immissione, attestata dall’agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario dell’avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore”.
La regola della compiuta giacenza ha poi un importante corollario elaborato dalla giurisprudenza che a partire dalla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassaione del 1996 n. 1729 e con successivi interventi della Corte Costituzionale – da ultimo del 2010 n. 3 – ha sancito il c.d. principio di scissione tra notificante e notificato (Cass. n. 9841 del 2010, 15671 del 2011, 9303 del 2012); per tale principio, quando il compimento di un determinato atto sia soggetto a termine decadenziale per il notificante, e al contempo l’atto sia necessariamente recettizio per il destinatario, gli effetti per il notificante si produrranno al momento della trasmissione dell’atto in notifica, e per il destinatario al momento dell’ingresso dell’atto nella sua sfera di conoscibilità (ex multis Cor Cost. 1994, n. 69).
Nel caso di notificazione di atti giudiziari all’estero, il fenomeno della compiuta giacenza assume una fisionomia parzialmente diversa.
Infatti, per effetto del principio di scissione tra il notificante e il notificato, un atto giudiziario notificato dall’Italia verso uno Stato estero è sottoposto a due discipline nazionali distinte: mentre la spedizione dovrà essere valutata alla luce del procedimento italiano, le modalità della avvenuta consegna (e/o gli effetti della mancata consegna) saranno da valutare alla luce delle norme dell’ordinamento di destinazione.
Nel caso della Confederazione elvetica, non esiste una norma di rango legale analoga all’articolo 8 della legge 890/1982. La norma corrispondente nell’ordinamento federale elvetico è l’Ordinanza sulle Poste (OPO) del 29 agosto 2012 (n. 783.01 del repertorio admin.ch), che fra gli obblighi di servizio universale degli appaltatori del servizio postale (art. 29, c. 1 (d)), sotto la responsabilità delle poste federali, indica l’offerta del trasporto di “atti giudiziari ed esecutivi con ricevuta cartacea o elettronica”; in esecuzione di tale norma, il regolamento di servizio delle poste elvetiche in materia di notifica postale di atti giudiziari (doc. 2012-067 (PM) 01.2017, rif https://www.post.ch/-/media/post/gk/dokumente/briefe-gerichtsurkunde-broschuere.pdf?la=fr&vs=3) che trova applicazione su tutto il territorio elvetico, e su quello del Principato del Liechtenstein (https://www.post.ch/fr/entreprises/expedition-transport/lettres-suisse/actes-judiciaires?shortcut=actes-judiciaires) indica chiaramente che il servizio di notifica postale degli atti giudiziari procede nel seguente modo: il corriere effettua un tentativo di consegna al domicilio o in cassetta postale; nel caso in cui questo non sia possibile, il corriere rimette al destinatario un invito al ritiro del plico con termine di sette giorni. Nel caso in cui il plico non sia ritirato in tale termine, esso è rinviato al mittente.
La giurisprudenza di legittimità elvetica ha da tempo ratificato tale prassi postale, attribuendole il rango di norma procedurale. In particolare trova applicazione la giurisprudenza di cui all’Arrêt Principal du Tribunal Federal (ATF n. 127 I 31, consideration 2b), secondo la quale “il termine di ricorso inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notifica postale”. Si noti che tale prassi postale ratificata in giurisprudenza (inter alia, ATF 117 V 131 consid. 4°) è divenuta, in materia amministrativa, anche norma di legge, nella specie l’art. 20, comma 2bis della legge federale 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).
A tale proposito, il tribunale amministrativo federale si è espresso chiaramente (TAF A3390/2011 del 1 febbraio 2012, par. 2.1.1) “Cela (leggi: l’operatività della regola dei sette giorni) présuppose qu’un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu’il soit donc arrivé dans sa sphère privée (cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.3 et les références citées).
Il criterio adottato dalla giurisprudenza elvetica, che trova in questo caso necessariamente un’estensione in Liechtenstein, cui il servizio di notifica postale è stato esteso per convenzione tra i due Stati, è pertanto affatto analogo a quello adottato dalla giurisprudenza costituzionale italiana: la finzione giuridica di conoscenza dell’atto da parte del destinatario che non l’abbia ritirato inizia a maturare allorché l’atto (nella specie, l’avviso di deposito) sia giunto nella sua sfera privata (ovvero nella sua sfera di conoscibilità). Nel caso della svizzera, essa si perfeziona poi, per consuetudine, con il compimento del settimo giorno da quel termine.
Ivan Tosco – 13 feb 2017
W.H. Auden – Per il tempo presente. Che poi forse è ancora il nostro.
Mi sono imbattuto di recente in più di un commento giornalistico che parla di come si stia vivendo in un contesto in cui l’irrazionalità viene proposta come valore, ai massimi livelli.
Tra questi commenti, uno in particolare, comparso sul Guardian ad ottobre del 2013 (cit–> “In Theresa May’s surreal world, feelings trump facts” di N. Cohen), e ripreso di recente dallo stesso giornale, sempre a proposito della spregiudicatezza politica -e della apparente dissonanza cognitiva- della Premiere britannica May (cit–> “Theresa May lied and lied again to become PM”, stesso autore) è degno di nota.
L’Autore riflette sul fatto che, come nel poema di W.H. Auden “Per il Tempo Presente. Oratorio di Natale” (1941-1942), anche ora si sta scegliendo, per opportunità politica, di fornire alle masse grosse dosi di argomenti irrazionali -religiosi, mistici, magici, superstiziosi, banalmente truffaldini- perché è più semplice accontentare la “pancia” dell’elettorato che educare le persone. E la “gente” apprezza, digerisce e ricambia.
Naturalmente, non avevo mai letto quel testo di Auden, così l’ho cercato, e ho trovato la sua citazione più famosa (che ora ritaglierò maramaldescamente a mio uso e consumo):
“La Ragione lascerà il posto alla Rivelazione. Invece della Legge Razionale — verità oggettive, evidenti a tutti coloro che si sottopongono alla necessaria disciplina intellettuale, e per tutti uguali — la Conoscenza degenererà in una sommossa di visioni soggettive — sentori nel plesso solare indotti dalla malnutrizione, immagini angeliche generate da febbre o droga, sogni premonitori ispirati dal suono dell’acqua che cade. Intere cosmogonie create da qualche risentimento personale dimenticato, epiche scritte in linguaggi privati, gli sgorbi dei bambini apprezzati al pari dei maggiori capolavori.
L’Idealismo sarà rimpiazzato dal Materialismo. Priapo dovrà solo trasferirsi a un buon indirizzo e farsi chiamare Eros per diventare il prediletto delle signore di mezza età. La vita dopo la morte sarà un eterno banchetto dove gli invitati hanno tutti vent’anni. Deviato dal suo normale e salubre sfogo nel patriottismo e nell’orgoglio civico o familiare, il bisogno delle Masse materialiste di un Idolo visibile da adorare sarà incanalato in vie totalmente asociali dove l’educazione non lo può raggiungere. Saranno resi onori divini alle teiere in argento, a leggeri avvallamenti nel terreno, ai nomi sulle mappe, agli animali domestici, ai mulini diroccati, e perfino, in casi eccezionali che diventeranno sempre più comuni, ai mal di testa, ai tumori maligni o alle quattro del pomeriggio.
Come virtù umana cardinale, la Giustizia verrà rimpiazzata dalla Pietà, e tutti i timori del castigo svaniranno. I perdigiorno si compiaceranno: «Sono un tale peccatore che Dio è dovuto scendere di persona per salvarmi. Devo essere un vero demonio». E i malviventi argomenteranno: «A me piace commettere crimini. A Dio piace perdonarli. Il mondo è davvero ben congegnato». E l’ambizione dei giovani poliziotti sarà di ottenere un pentimento dell’ultima ora. La Nuova Aristocrazia consisterà esclusivamente di eremiti, barboni e invalidi permanenti. Il Burbero Dal Cuore Tenero, la Troia Tisica, il bandito gentile con la madre, l’epilettica che sa trattare gli animali, questi saranno gli eroi e le eroine della Nuova Tragedia quando il generale, l’uomo di stato, il filosofo saranno diventati lo zimbello di farse e satire.” (ringrazio di questo Vanni Bianconi, autore della bella traduzione, ahimè esaurita, del 2011)
Ora: ad eccezione della parte su Idealismo e Materialismo, che a mio sommesso avviso Auden ha sovrapposto per pregiudizio politico, legittimo ma svilente, il resto ha un tragico sapore di attualità. In condizioni diverse, e solo pochi anni fa, avrei relegato il testo fra le distopie, e nell’elenco degli scampati pericoli, insieme al millenarismo, all’Apocalisse di Giovanni, a “1991 Fuga da New York” e a “The Day After”). Invece, oggi mi ritrovo a farci i conti come con qualcosa di serio e attuale. La stessa cosa mi è capitata leggendo “Non tutti i bastardi sono di Vienna”, di Molesini (2010).
Una società che accetti di non occuparsi delle verità fattuali, affidandosi alla superstizione, non si sta affatto affidando a dei, angeli e altri esseri alati. Sta semplicemente affidando le proprie verità collettive, e quindi il potere, a chi sia più spregiudicato nel manipolarle. Sta togliendo la verità dalle mani di Galileo per affidarla a quelle ben capaci del Cardinale Bellarmino. Si potrebbe obiettare che il Cardinal Bellarmino era un fine politico ed aveva a cuore il sentimento del popolo. E infatti ci teneva a mantenere il popolo nell’ignoranza della realtà, perché non potesse notare che quella realtà contrastava con le scritture. E che quindi, se una parte delle scritture era fantasiosa, allora poteva essere così per altre parti delle scritture. E ciò avrebbe contraddetto il potere. Oggi, Bellarmino direbbe che “tanti commentatori, su Facebook, non possono sbagliarsi”, e che Vox Populi, Vox Dei. Fatti lontani, riflessioni vicine. Ho ordinato su eBay una copia del poema di Auden. In Italiano era fuori commercio. Anche questo, un segno dei tempi.
“Senza Fili, Senza Confini”: broadband with broader views
The “Senza Fili, Senza Confini” initiative, whose name in English would read, more or less, “Wireless, Borderless” is a spin-off of an experiment made by Politecnico di Torino professor Daniele Trinchero, intended to bring WIFI broadband in rural areas using low cost technologies. The experiment, that dates back to late 2014, was conducted in Verrua Savoia (Turin) and proved a big success, as it demonstrated how broadband can be delivered to white areas without the need for very large investments, provided that a no-profit structure is maintained. Now, the association –> senzafilisenzaconfini.it is making an attempt to enlarge the scope of its activity from rural Piedmont to a larger audience in Italy and, possibly, over the Border. An interesting article to this respect was published today by Repubblica (–> here).
Partito “processo tributario telematico” in Toscana e Umbria
Il 4 agosto 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Finanze che detta le regole tecniche per l’avvio del cosiddetto “processo tributario telematico”, ovvero la piattaforma informatica per la gestione dei documenti processuali in via telematica. Il sistema (denominato “Sigit”) consentirà, come già avviene per il “processo civile telematico” di depositare memorie, costituirsi in giudizio, scambiare documenti online con la commissione tributaria e con le controparti (le Agenzie e gli altri enti impositori).
Il progetto è stato avviato in modalità pilota in Umbria e Toscana (art. 16 del decreto); il provvedimento non prevede un calendario di attuazione nelle altre regioni, ne’ l’Agenzia delle Entrate ha reso noto un’idea generale di cronoprogramma di attuazione (l’articolo con cui viene presentato è riportato –> qui). Va detto che la delega fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23) non prevede una scadenza per il passaggio al nuovo sistema; tuttavia, è facile immaginare che, qualora la piattaforma sia testata con successo, sarà interesse di tutte le parti coinvolte estenderne la disponibilità alle altre regioni italiane.
Il Consiglio dell’UE trova accordo su regolamento privacy (testo)
Il 15 giugno 2015 il Consiglio UE (composizione Giustizia Affari Interni) ha trovato un accordo sul testo base del progetto di Regolamento sul trattamento dati personali.
Il documento sarà ora trasmesso al Parlamento per i cosiddetti “trilaterali”, ovvero gli incontri di negoziato Consiglio-Parlamento-Commissione sul testo definitivo.
Verifiche in azienda oltre i trenta giorni – Possibile una difesa?
Con la sentenza n. 7870 del 17 aprile 2015, la Suprema corte si è pronunciata in tema di violazione dell’articolo 12, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto nullo l’avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale protrattasi oltre il termine previsto da tale norma (30 giorni di effettiva presenza nei locali). La sentenza, ripresa con il solito compiacimento fuori luogo da “FiscoOggi” (–> qui) elimina un altro principio di tutela del contribuente, tra quelli previsti dallo Statuto dei diritti (quali?) del contribuente, consolidando quelle posizioni dottrinarie che ritengono comunque valido l’accertamento emesso in base a verifiche eccessivamente prolungate.
L’art. 12 in questione prescrive (tra l’altro) che l’atto di accertamento, nel caso di verifiche ispettive, sia soggetto a due termini intesi a difesa del contribuente. Al comma 5 si prescrive che “La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio“; al comma 7, che “(…), dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.
Il termine di cui al comma 7 è un termine cosiddetto “dilatorio”, ovvero un termine posto a difesa del contribuente, che ha diritto a quel termine per presentare le proprie osservazioni all’Ufficio prima che esso emani l’avviso di accertamento; questo “prima” è fondamentale, poiché “dopo” l’emanazione non vi sono che le vie previste per l’annullamento dell’atto.
Il termine di cui al comma 5, viceversa, non è dilatorio, ma posto a difesa della operatività ordinaria del contribuente verificato. E’ noto che le verifiche in azienda, a differenza dei quelle elettroniche, a distanza eccetera, sono intrusive: la presenza dei militari della GdF, o dei funzionari dell’Agenzia nei propri locali non è in genere annoverata tra le circostanze che semplificano la vita lavorativa. Come minimo, le comunicazioni interne all’ufficio e l’organizzazione logistica ne vengono fortemente impattati. Per questa ragione, il legislatore del 2000, nel dettare le tutele “normali” per il contribuente, aveva limitato a trenta giorni (si badi bene -anche non consecutivi-) la permanenza dei verificatori presso il contribuente verificato. Nel dettare questa norma, il legislatore aveva previsto (comma 6), che la conseguenza dello “sforamento” fosse la possibilità per il contribuente di ricorrere al “Garante del contribuente”, nelle intenzioni un ente terzo che garantisse il rispetto di regole “di civiltà” nei rapporti tra il cittadino e il fisco. Proprio in virtù di questa particolare tutela, l’avviso di accertamento emesso in violazione di questa norma non risultava direttamente nullo, ma evidentemente il procedimento per giungervi sarebbe risultato viziato di illegittimità.
L’impiego a fini difensivi di tale istituto è arduo. Va anzitutto detto che l’iniziale intenzione di creare un “garante del contribuente” con poteri di effettiva mediazione si è risolta in poco. In primo luogo, i poteri di intervento del garante sono grossomodo quelli di un difensore civico. In secondo luogo, la struttura di questo ufficio, immaginata come una sorta di collegio di revisione, di tre membri, è divenuta monocratica nel 2011; con la stessa legge, d’altro canto, sono stati esclusi dal novero dei soggetti idonei, gli alti ufficiali della GdF e i dirigenti dell’Agenzia (piuttosto ovvio, ma non era così). Con la legge di stabilità 2014 si era addirittura pensato di far “collassare” tale figura, individuandola nel Presidente della Commissione Tributaria Regionale, con buona pace della terzietà. A seguito della levata di scudi apparsa sulla stampa specializzata (vedi G. Gentili, sul Sole24Ore, 20 ottobre 2013), la norma fu ritirata dal testo definitivo; in ogni caso, la nomina del Garante dipende dal Presidente della CTR, il suo ufficio si trova dentro le sedi territoriali dell’Agenzia e i modi in cui si estrinseca la sua attività mantengono una poco rassicurante opacità (vedi C. Pace, Innovatori PA, 16 aprile 2015).
Primavera pugliese. In tale contesto, era stata accolto con grandissimo favore l’orientamento iniziale di alcune Commissioni Tributarie che avevano considerato come l’attività ispettiva prolungata fosse posta in essere in violazione di legge, e quindi i suoi risultati fossero passibili di inutilizzabilità, analogamente a quanto avviene in sede penale (CTP Catania Sez. II, 04/05/2004, n. 238: “ogni elemento raccolto, dagli operatori della Guardia di finanza o degli uffici impositori, oltre il limite temporale di giorni trenta prorogabili di altri trenta giorni con provvedimento motivato, è frutto di attività posta in essere in violazione della norma espressa. La conseguenza di questa violazione, anche se non comminata espressamente, è l’inutilizzabilità degli elementi di prova raccolti oltre il limite“) o addirittura forieri di nullità (CTP Bari Sez. X, 07/05/2010, n. 99:”va dichiarata illegittima l’attività di verifica che si sia protratta per tre mesi, con conseguente illegittimità della verifica stessa e nullità dell’avviso di recupero”, confermata in CTP Bari, Sez. XVII, 12/05/2010, n. 131 e 11/11/2010, n. 293, e approfondita in CTP Bari, Sez. XXII, 2/11/2011, n. 148, dove si affermava -con grande coerenza dogmatica- che “L’inutilizzabilità dei documenti provenienti da attività illegittime non abbisogna di una espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale, secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola”.). Tale orientamento, in ottica di tutela dell’affidamento del contribuente, era senz’altro da condividere e rafforzare ma, ovviamente, così non fu.
La prima doccia fredda della Cassazione giunge con la sentenza Cass. civ. Sez. V, 22/09/2011, n. 19338, secondo la quale “la violazione di tale norma non comporta la nullità dell’accertamento né l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, posto che tali effetti non sono previsti dall’ordinamento. Il contribuente, in tal caso, può formulare osservazioni e rilievi nonché rivolgersi al Garante del Contribuente, per fare presente la questione“.
In altre parole, nel 2011, la Cassazione, applicando –pro domo principis– la norma, la cui ratio è chiaramente di tutelare il cittadino, dichiarava che sì, la norma c’era, ma la sua violazione dava al più il diritto a “lamentarsi” presso l’ufficio del Garante che, in quel momento, era poi lo stesso che, in veste di giudice tributario, avrebbe poi eventualmente dovuto disporre della sua illegittimità. Con questa manovra, il Supremo Collegio svuotava di significato la norma di tutela, ed anzi la trasformava in una sorta di trappola mortale per il contribuente che se ne fosse avvalso: non solo il ricorso fondato su verifiche illecite sarebbe stato confermato, ma per giunta il sollevare tale motivo di illegittimità avrebbe condotto alla condanna alle spese legali. Una sorta di metodo “vae victis”, temperato da un “diritto di mugugno” di matrice genovese. Tuttavia, dato che la Cassazione si era espressa, l’orientamento veniva quindi modificato dalle CTP e CTR nel senso di ritenere non inficiato in alcun modo l’avviso di accertamento fondato su elementi illecitamente raccolti. La sentenza in commento conferma tale orientamento, aggiungendo che in caso di superamento del termine di durata delle operazioni di verifica, il legislatore non ha stabilito alcuna norma sanzionatoria che renda nulli gli atti compiuti ovvero un’invalidità derivata dell’atto impositivo, e tanto meno ha previsto, in conseguenza della scadenza del termine, la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo dell’Amministrazione finanziaria (cfr Cassazione, sentenza n. 16323/2014, che esclude la natura perentoria del termine in mancanza di una specifica disposizione in tal senso). A nulla vale, naturalmente, il rilievo che l’azione della P.A. debba essere sorretta da un rigoroso rispetto del principio di legalità. Ma vi è di peggio.
Per effetto del disposto della legge 132/2014,. che ha ristretto i casi in cui il giudice può compensare le spese, questa nuova pronuncia consolida l’orientamento precedente del 2011, privando l’argomento di quel carattere “controverso” che deriva dall’esistenza di un contrasto giurisprudenziale. Nel caso in cui si impieghi questo come principale motivo di censura avverso l’avviso di accertamento, si può essere pertanto sicuri di vedersi affibbiare per intero le spese legali di controparte (l’Ufficio!) che verrebbe quindi anche “premiato” per aver violato una norma procedimentale posta a tutela del contribuente.