L’imposta di registro si applica sugli “effetti sostanziali” dell’atto. Con buona pace del diritto.

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Il Principe Giovanni (credit Disney Wiki)

FiscoOggi propone l’analisi della sentenza della V sez. civile della Cassazione n. 24799 del 21 novembre 2014 (–> qui), con cui la Corte afferma che l’imposta di registro è dovuta sugli effetti giuridici di un atto sottoposto a registrazione “a prescindere dalla volontà delle parti”. Si legge nel commento “il tema dell’indagine non consiste nell’accertare cosa le parti hanno scritto ma cosa le stesse hanno effettivamente realizzato con il regolamento negoziale adottato e tanto non discende assolutamente dal contenuto delle dichiarazioni delle parti”.

Fino a qui, nulla di strano o di nuovo. La giurisprudenza richiamata -molto opinabile, ma consolidata- traccia un percorso per il quale, quando un atto è sottoposto a registrazione, l’Agenzia è titolata (o tenuta, a seconda dei punti di vista) a compiere la liquidazione dell’imposta in base agli effetti “oggettivi” dell’atto. Dove “oggettività”, però, ormai somiglia molto a “come il funzionario capisce l’atto”. Con buona pace del diritto civile e, vien da dire, del diritto in genere.

Nel caso di specie, la vicenda appare così configurata: (1) una società immobiliare compra da un privato un terreno sovrastato da un rustico in rovina; poiché la società è una immobiliare, il privato spunta un prezzo non basso (l’istruttoria parla di “dieci volte il valore catastale”). (2) L’atto di compravendita viene registrato, e su di esso viene applicata l’imposta di registro. (3) Dopo l’acquisto, la società in questione deposita domanda di concessione edilizia per abbattere il rustico ed edificarne uno nuovo. (4) L’agenzia delle entrate emette quindi un avviso di liquidazione dell’imposta sulla base del fatto che “allora le parti volevano in effetti compravendere un’area edificabile”… E liquida una imposta (molto) più alta. (5) Il contribuente ricorre in primo grado e in appello, e vince in entrambi i gradi. L’Ufficio ricorre in cassazione e vince. Si noti che in tutto questo, l’imposta di registro è dovuta da ambo le parti, quindi, in questo caso, graverà sul venditore il quale ha “incautamente” fatto un buon affare vendendo il terreno a un buon acquirente.

Perché? La risposta della Cassazione è che “considerati tutti gli elementi”, in effetti le parti hanno realizzato una compravendita di area fabbricabile, e non di un terreno sovrastato da rustico, in quanto… La società acquirente ha successivamente presentato una domanda di concessione edilizia. In altre parole, l’imposta di registro più alta è dovuta, dal venditore del rustico+rudere, perché le parti avrebbero dovuto “spontaneamente” venire incontro ai desideri di maggior gettito dell’agenzia delle entrate, e, pur avendo compravenduto un terreno con un rudere, avrebbero dovuto considerare l’operazione come una compravendita di edificio. Vien da chiedersi: ma perché mai avrebbero dovuto farlo? Se la legge è chiara in proposito (paga il registro moltiplicando la rendita catastale per “x”), e il cittadino si attiene ad essa, perché l’Amministrazione deve sempre aver titolo a disconoscere il suo operato in nome di una non meglio chiarita “superiorità” dei suo giudizio? Con quale diritto lo Stato disconosce la legge che esso stesso ha posto (e imposto) ai propri cittadini per ricavare un maggior gettito?

La risposta è probabilmente da ricercare in una frattura profonda tra il cittadino e lo Stato cui appartiene: quando si rompe il rapporto tra rappresentanza politica e imposizione fiscale, l’effetto non può che essere una perversa spirale tra fuga dalle responsabilità sociali (e fiscali) e strangolamento dei diritti individuali, e del diritto tout court. Ma un simile stato di cose non è certo uno stato di sintonia tra Gesellschaft e Gemeinschaft: semmai si è di nuovo dinanzi all’irrazionale leviatano hobbesiano che Anna Ahrendt riconosce nel Processo di Kafka. E con questo siamo fuori dallo scopo del discorso: augh!

I earned the Master title as Data Protection Officer!

And now some self promotion! I’m pleased to announce that I passed the final exam of the Master course as Data Protection Officer, held in Torino in 2013 and co-organized by the well known law firm ICT Legal Consulting and by Unolegal.

The Master title achieved – centered on te legal aspects of data protection under the present Italian legal framework (dlgs. 196/2003) and on the upcoming EU regulation on data protection, certifies my continuous commitment in the field of TMT law.

Thanks to all those who supported this effort and a special thanks to Lessicom, who was essential in helping me achieving this result!

The Italian Inventory of Real Property Authority reclassifies the value of estates

In these last days of 2013, the Italian Uffici del Territorio dell’Agenzia delle Entrate (Real Estate division of the Inland Revenues) are performing a mass operation of reclassification of real estate values, in order to reconcile the (alleged) market value of estates to the nominal value they have for administrative purposes. (for an opinion on this matter see this article by Giuseppe Marino –>here)

Unfortunately, the operation is conducted in automatic mode. This implies that all notices of reclassification served in these days have practically the same declared motives and therefore… are potentially void.

In fact, the automatic reclassification is based only on a presumptive value. The Corte di Cassazione, on the other hand, in its decision n. 22557/2008, has clearly ruled in favour of the existence of a right of the taxpayer to receive a classification of his real estate that really reflects its value (even if lower than expected), so that he’s always allowed to prove that the value given is wrong.

Anonymous activist convicted for conspiracy by the Italian Supreme Court

The Corte di Cassazione has confirmed the decision of conviction against Anonymous activist Mr Gianluca Preite, by its decision nr. 50626/2013. The decision affirms that defendant is in fact guilty of unlawful access to information systems (article 615-ter of the (italian) Criminal Code), in conspiracy with other activists. Defendant had attempted a defense line based on the particular ideal value of the motives behind the gesture of Mr Preite. The Court (predictably) ruled against this argument:  “more than the ideal values, the critical point is the existence of a shared plot with regard to the means to pursue the aims (for flattering and praiseworthy as they may be) that the group has assumed“.

It is however striking, in the Court’s decision, how attentively the high Judges have examined the motives. While, in fact, it is quite obvious that ideal motives, under Italian criminal law, may be such to operate as extenuating circumstances, (see, i.e. Cass. pen. 46306/2007 – published on Altalex), they cannot, per se, exclude the existence of the crime.

 

ITL – International Trade Law – a reason to blog

Hello World!

The blog starting today has a clear manifesto: sharing thoughts and (hopefully) useful tips in matter of International trade law, with a focus on technology and the Internet. Is this a novelty on the web? Yes, of course, nothing of this kind has ever been made before and, No, of course, there is plenty of information about new tech and the law around the web.

So why on earth should you read this specific legal blog? For the same reason why I write it: contributing to the Zeitgeist, sharing thoughts with potential readers (…an entire world of potential readers… amazing and ghastly) and collecting the tiles to compose new legal solutions.

The blog will be centered on Italy, admittedly. This is quite self-explanatory, since I am an Italian lawyer; I will endeavour to keep it in English, but many contributions you’ll find here around will be in Italian or French of, rarely, German.

Now let’s start.

Thanks

Ivan