La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 17918 del 13 agosto 2014, commentata dall’Agenzia delle Entrate con (comprensibile) soddisfazione su FiscoOggi del 4 settembre, ha ribadito una linea di pensiero “latente” nella giurisprudenza tributaria dal 2008: è onere del contribuente che riceve una fattura il verificare se il soggetto che ha emesso la fattura esista e sia un soggetto passivo IVA, altrimenti… (seguono le consuete bibliche piaghe).
La questione è grave, in quanto il punto di partenza è che “In tema di Iva, nelle cd. “frodi carosello”, il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio del beneficiario finale”. In altre parole, il contribuente si supponeva che sapesse, e che partecipasse al progetto fraudolento, a prescindere dal fatto che avesse ricevuto fatture regolari.
In altri termini: l’Agenzia potrà disconoscere le fatture per operazioni “convenienti” registrate e messe a costo; l’imprenditore dovrà dimostrare che “non poteva accorgersi” della frode, e questo tanto a fini IVA (sentenza del 2008) tanto ai fini delle imposte sul reddito (impostazione dell’ordinanza, si attende la sentenza). Bingo. L’interpretazione italiana dello Stato di diritto inizia a mostrare invero risvolti preoccupanti se, nel momento in cui vengono potenziati di molto i poteri di indagine (e di interpretazione) dell’Erario vengono anche ridotti progressivamente i diritti della difesa…