La compiuta giacenza è quella circostanza per la quale il plico postale, la cui consegna non sia stata possibile, resti in deposito presso l’ufficio postale competente per un determinato tempo per un determinato tempo, il compimento del quale determina la finzione giuridica che la comunicazione abbia raggiunto il proprio scopo.
Tale termine, così come le formalità che incidono sul formarsi della finzione giuridica variano fra ordinamenti e fra diverse materie all’interno dello stesso ordinamento.
In materia di notificazione degli atti giudiziari, l’ordinamento italiano (art. 8 l. 890/1982 e s.m.i.) stabilisce che la compiuta giacenza, qualora si verta in materia di notifica postale di atti giudiziari, “si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio coincidente con la data dell’immissione, attestata dall’agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario dell’avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore”.
La regola della compiuta giacenza ha poi un importante corollario elaborato dalla giurisprudenza che a partire dalla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassaione del 1996 n. 1729 e con successivi interventi della Corte Costituzionale – da ultimo del 2010 n. 3 – ha sancito il c.d. principio di scissione tra notificante e notificato (Cass. n. 9841 del 2010, 15671 del 2011, 9303 del 2012); per tale principio, quando il compimento di un determinato atto sia soggetto a termine decadenziale per il notificante, e al contempo l’atto sia necessariamente recettizio per il destinatario, gli effetti per il notificante si produrranno al momento della trasmissione dell’atto in notifica, e per il destinatario al momento dell’ingresso dell’atto nella sua sfera di conoscibilità (ex multis Cor Cost. 1994, n. 69).
Nel caso di notificazione di atti giudiziari all’estero, il fenomeno della compiuta giacenza assume una fisionomia parzialmente diversa.
Infatti, per effetto del principio di scissione tra il notificante e il notificato, un atto giudiziario notificato dall’Italia verso uno Stato estero è sottoposto a due discipline nazionali distinte: mentre la spedizione dovrà essere valutata alla luce del procedimento italiano, le modalità della avvenuta consegna (e/o gli effetti della mancata consegna) saranno da valutare alla luce delle norme dell’ordinamento di destinazione.
Nel caso della Confederazione elvetica, non esiste una norma di rango legale analoga all’articolo 8 della legge 890/1982. La norma corrispondente nell’ordinamento federale elvetico è l’Ordinanza sulle Poste (OPO) del 29 agosto 2012 (n. 783.01 del repertorio admin.ch), che fra gli obblighi di servizio universale degli appaltatori del servizio postale (art. 29, c. 1 (d)), sotto la responsabilità delle poste federali, indica l’offerta del trasporto di “atti giudiziari ed esecutivi con ricevuta cartacea o elettronica”; in esecuzione di tale norma, il regolamento di servizio delle poste elvetiche in materia di notifica postale di atti giudiziari (doc. 2012-067 (PM) 01.2017, rif https://www.post.ch/-/media/post/gk/dokumente/briefe-gerichtsurkunde-broschuere.pdf?la=fr&vs=3) che trova applicazione su tutto il territorio elvetico, e su quello del Principato del Liechtenstein (https://www.post.ch/fr/entreprises/expedition-transport/lettres-suisse/actes-judiciaires?shortcut=actes-judiciaires) indica chiaramente che il servizio di notifica postale degli atti giudiziari procede nel seguente modo: il corriere effettua un tentativo di consegna al domicilio o in cassetta postale; nel caso in cui questo non sia possibile, il corriere rimette al destinatario un invito al ritiro del plico con termine di sette giorni. Nel caso in cui il plico non sia ritirato in tale termine, esso è rinviato al mittente.
La giurisprudenza di legittimità elvetica ha da tempo ratificato tale prassi postale, attribuendole il rango di norma procedurale. In particolare trova applicazione la giurisprudenza di cui all’Arrêt Principal du Tribunal Federal (ATF n. 127 I 31, consideration 2b), secondo la quale “il termine di ricorso inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notifica postale”. Si noti che tale prassi postale ratificata in giurisprudenza (inter alia, ATF 117 V 131 consid. 4°) è divenuta, in materia amministrativa, anche norma di legge, nella specie l’art. 20, comma 2bis della legge federale 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).
A tale proposito, il tribunale amministrativo federale si è espresso chiaramente (TAF A3390/2011 del 1 febbraio 2012, par. 2.1.1) “Cela (leggi: l’operatività della regola dei sette giorni) présuppose qu’un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu’il soit donc arrivé dans sa sphère privée (cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.3 et les références citées).
Il criterio adottato dalla giurisprudenza elvetica, che trova in questo caso necessariamente un’estensione in Liechtenstein, cui il servizio di notifica postale è stato esteso per convenzione tra i due Stati, è pertanto affatto analogo a quello adottato dalla giurisprudenza costituzionale italiana: la finzione giuridica di conoscenza dell’atto da parte del destinatario che non l’abbia ritirato inizia a maturare allorché l’atto (nella specie, l’avviso di deposito) sia giunto nella sua sfera privata (ovvero nella sua sfera di conoscibilità). Nel caso della svizzera, essa si perfeziona poi, per consuetudine, con il compimento del settimo giorno da quel termine.
Ivan Tosco – 13 feb 2017